Art. 1.
(Assegni vitalizi per i perseguitati politici antifascisti o razziali e per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti).

      1. Le disposizioni relative alla pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché alle maggiorazioni dei rispettivi importi, si interpretano nel senso che al raggiungimento dei limiti di reddito cui è subordinata la loro erogazione non concorrono gli assegni vitalizi previsti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791.